Art. 18 · Attuazione dei meccanismi proposti nel piano di risanamento

Art. 18

Attuazione dei meccanismi proposti nel piano di risanamento

In vigore dal 23 mar 2016
Attuazione dei meccanismi proposti nel piano di risanamento 1.   Per valutare se il piano di risanamento soddisfi il criterio dell', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente verifica quanto segue: a) livello di integrazione e coerenza del piano con la governance generale e con i processi interni della o delle entità cui si applica e con il relativo quadro di gestione del rischio; b) se il piano prevede un numero sufficiente di opzioni di risanamento plausibili e economicamente sostenibili che con ragionevole probabilità permettano all'ente o al gruppo di superare rapidamente ed efficacemente diversi scenari di difficoltà finanziaria; c) se le opzioni di risanamento previste nel piano indicano interventi atti a superare efficacemente gli scenari di grave stress macroeconomico e finanziario che vi sono contemplati a norma dell', paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE; d) se il calendario per l'attuazione delle opzioni è realistico ed è tenuto presente nelle procedure di attuazione delle azioni di risanamento; e) grado di preparazione dell'ente o del gruppo a superare la situazione di stress finanziario, stabilito in particolare valutando se siano state individuate correttamente le misure preparatorie necessarie e, secondo il caso, se le misure siano state attuate o sia stato predisposto un piano per la loro attuazione; f) adeguatezza della gamma di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario a fronte dei quali è stato testato il piano; g) adeguatezza dei processi di test eseguiti sul piano a fronte degli scenari di cui alla lettera f) e misura in cui i test verificano l'analisi delle opzioni e degli indicatori di risanamento in ciascuno scenario; h) se le ipotesi e le valutazioni effettuate nell'ambito del piano e di ciascuna opzione di risanamento sono realistiche e plausibili. 2.   La plausibilità di ciascuna opzione di risanamento prevista nel piano, di cui al paragrafo 1, lettera b), è valutata tenendo conto di tutti gli elementi seguenti: a) misura in cui l'ente o il gruppo ha il controllo della sua attuazione e misura in cui l'opzione fa affidamento sull'intervento di terzi; b) se il piano comprende una gamma sufficientemente ampia di opzioni di risanamento e di indicatori, condizioni e procedure adeguati a garantire l'attuazione tempestiva delle opzioni; c) misura in cui il piano contempla gli effetti ragionevolmente prevedibili dell'attuazione dell'opzione di risanamento proposta sull'ente o sul gruppo; d) se il piano e in particolare le opzioni di risanamento sarebbero in grado di mantenere la sostenibilità economica dell'ente o gruppo e di ristabilirne la solidità finanziaria; e) ove applicabile, se l'ente o il gruppo, o concorrenti con caratteristiche analoghe, hanno in passato gestito un episodio di stress finanziario simile allo scenario considerato attivando le opzioni di risanamento descritte, in particolare per quanto riguarda la tempestiva attuazione delle opzioni stesse, e, in caso di piano di risanamento di gruppo, il coordinamento delle opzioni di risanamento all'interno del gruppo.
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