Art. 13 · Riferimenti incrociati

Art. 13

Riferimenti incrociati

In vigore dal 23 mar 2016
Riferimenti incrociati Quando le informazioni di cui all' sono state presentate alle autorità di risoluzione a norma dell' della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti possono decidere di accettare riferimenti incrociati a dette informazioni considerandoli sufficienti per soddisfare l'obbligo di cui all', se non compromettono la completezza e la qualità del piano di risanamento, come disposto al capo I, sezione III, del presente regolamento.
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