Art. 11 · Valutazione della fattibilità

Art. 11

Valutazione della fattibilità

In vigore dal 23 mar 2016
Valutazione della fattibilità 1.   Ogni opzione di risanamento contiene una valutazione della fattibilità, che comprende almeno i seguenti elementi: a) la valutazione dei rischi associati all'opzione di risanamento, sulla base delle esperienze maturate nell'attuazione di tale opzione o di misure equivalenti; b) un'analisi e una descrizione dettagliate degli eventuali impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano e la descrizione del se e del come gli impedimenti potrebbero essere superati; c) se del caso, l'analisi dei potenziali impedimenti all'effettiva attuazione dell'opzione di risanamento dovuti alla struttura del gruppo o ad accordi infragruppo, tra cui l'indicazione se vi siano impedimenti pratici o giuridici sostanziali all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso delle passività o attività all'interno del gruppo; d) soluzioni ai potenziali impedimenti di cui alle lettere b) e c). 2.   Ai fini del paragrafo 1, tra gli impedimenti sostanziali rientrano i fattori che potrebbero influire negativamente sull'esecuzione tempestiva dell'opzione di risanamento, tra cui, in particolare, i rischi giuridici, operativi, commerciali, finanziari e di reputazione, quale il rischio di declassamento del rating del credito.
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