Art. 11
Valutazione della fattibilità
In vigore dal 23 mar 2016
Valutazione della fattibilità
1. Ogni opzione di risanamento contiene una valutazione della fattibilità, che comprende almeno i seguenti elementi:
a)
la valutazione dei rischi associati all'opzione di risanamento, sulla base delle esperienze maturate nell'attuazione di tale opzione o di misure equivalenti;
b)
un'analisi e una descrizione dettagliate degli eventuali impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano e la descrizione del se e del come gli impedimenti potrebbero essere superati;
c)
se del caso, l'analisi dei potenziali impedimenti all'effettiva attuazione dell'opzione di risanamento dovuti alla struttura del gruppo o ad accordi infragruppo, tra cui l'indicazione se vi siano impedimenti pratici o giuridici sostanziali all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso delle passività o attività all'interno del gruppo;
d)
soluzioni ai potenziali impedimenti di cui alle lettere b) e c).
2. Ai fini del paragrafo 1, tra gli impedimenti sostanziali rientrano i fattori che potrebbero influire negativamente sull'esecuzione tempestiva dell'opzione di risanamento, tra cui, in particolare, i rischi giuridici, operativi, commerciali, finanziari e di reputazione, quale il rischio di declassamento del rating del credito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1075:oj#art-11