Art. 108 · Notifiche in caso di disaccordo

Art. 108

Notifiche in caso di disaccordo

In vigore dal 23 mar 2016
Notifiche in caso di disaccordo 1.   Laddove l'autorità di risoluzione dissenta o si discosti dal programma di risoluzione di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo o ritenga di dover adottare autonomamente azioni di risoluzione o misure per motivi di stabilità finanziaria ai sensi dell', paragrafo 8, e dell', paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione notifica il suo disaccordo all'autorità di risoluzione a livello di gruppo senza indebito ritardo. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi: a) il nome dell'autorità di risoluzione; b) il nome dell'entità sotto la giurisdizione dell'autorità di risoluzione; c) la data della notifica; d) il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo; e) una dichiarazione dell'autorità di risoluzione sul suo disaccordo, sullo scostamento dal programma di risoluzione di gruppo o sulla valutazione in base alla quale per l'entità o le entità nella sua giurisdizione ritiene adeguate azioni di risoluzione o misure autonome; f) una spiegazione dettagliata degli elementi del programma di risoluzione di gruppo con cui l'autorità di risoluzione è in disaccordo, o da cui si discosta, o una spiegazione dei motivi per cui ritiene adeguate azioni di risoluzione o misure autonome; g) una descrizione dettagliata delle azioni o delle misure che saranno adottate dall'autorità di risoluzione, unitamente al calendario e alla sequenza delle azioni. 3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo informa gli altri membri del collegio di risoluzione della notifica di cui al paragrafo 2.
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