Art. 105
Preparazione e comunicazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo
In vigore dal 23 mar 2016
Preparazione e comunicazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo
1. Allo scadere del termine per la consultazione l'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara il progetto di decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo in conformità degli e, se del caso, dell', della direttiva 2014/59/UE.
2. Per il progetto di decisione congiunta l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta e tiene conto di tutte le preoccupazioni e le divergenze d'opinione espresse nel corso della consultazione e, se del caso, modifica il programma di risoluzione di gruppo.
3. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo fornisce spiegazioni in merito a quanto segue:
a)
il modo in cui ha gestito le preoccupazioni e le divergenze d'opinione importanti espresse dalle autorità di risoluzione delle filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo ai fini del progetto di decisione comune;
b)
perché e in quale misura nel programma di risoluzione di gruppo non è stato seguito il parere dell'ABE, laddove essa sia stata consultata.
4. Il progetto di decisione congiunta comprende gli elementi seguenti:
a)
il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni che sono oggetto del programma di risoluzione di gruppo;
b)
il nome dell'impresa madre nell'Unione e l'elenco di tutte le entità del gruppo alle quali si riferisce e si applica il programma di risoluzione di gruppo;
c)
i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo;
d)
la data del progetto di decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo;
e)
il programma di risoluzione di gruppo definitivo, comprese eventuali spiegazioni conformemente al paragrafo 3.
5. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo senza indebito ritardo alle autorità di risoluzione delle entità oggetto del programma di risoluzione di gruppo, fissando il termine entro il quale esse dovranno dare il proprio assenso alla decisione congiunta su tale programma.
Storico versioni
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