Art. 4 · Procedura di omologazione di un tachigrafo e dei componenti di un tachigrafo

Art. 4

Procedura di omologazione di un tachigrafo e dei componenti di un tachigrafo

In vigore dal 18 mar 2016
Procedura di omologazione di un tachigrafo e dei componenti di un tachigrafo 1.   Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di omologazione di un tachigrafo o di uno dei suoi componenti o di un gruppo di componenti alle autorità di omologazione designate da ciascuno Stato membro. Tale domanda consiste in un fascicolo informativo contenente le informazioni relative a ciascuno dei componenti interessati, comprese, se del caso, le schede di omologazione di altri componenti necessari per completare il tachigrafo, nonché ogni altro documento pertinente. 2.   Uno Stato membro rilascia l'omologazione per i tachigrafi, i componenti o i gruppi di componenti conformi alle prescrizioni amministrative e tecniche di cui all', paragrafo 2 o 3, secondo i casi. In tal caso l'autorità di omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione conforme al modello di cui all'allegato II del presente regolamento. 3.   L'autorità di omologazione può chiedere al fabbricante o al suo mandatario di fornire ulteriori informazioni. 4.   Il fabbricante o il suo mandatario mette a disposizione delle autorità di omologazione, nonché degli organismi responsabili del rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, tutti i tachigrafi o i relativi componenti necessari a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione. 5.   Qualora il fabbricante o il suo mandatario chieda l'omologazione di determinati componenti o gruppi di componenti di un tachigrafo, egli fornisce alle autorità di omologazione gli altri componenti, già omologati, nonché le altre parti necessarie per la costruzione del tachigrafo completo, al fine di consentire loro di effettuare le prove necessarie.
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