Art. 1 · Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 18 mar 2016
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento reca le disposizioni necessarie all'applicazione uniforme dei seguenti aspetti riguardanti i tachigrafi: a) registrazione della posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero del conducente; b) diagnosi precoce remota di eventuali manomissioni o uso improprio dei tachigrafi intelligenti; c) interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti; d) le prescrizioni amministrative e tecniche per le procedure di omologazione dei tachigrafi, compresi i meccanismi di sicurezza. 2.   La costruzione, il collaudo, l'installazione, l'ispezione, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti soddisfano le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1C del presente regolamento. 3.   Per quanto riguarda la costruzione, il collaudo, l'installazione, l'ispezione, il funzionamento e la riparazione, i tachigrafi diversi dai tachigrafi intelligenti continuano a soddisfare le prescrizioni dell'allegato 1 o dell'allegato 1B, secondo i casi, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (6). 4.   A norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 96/53/CE, il dispositivo di diagnosi precoce remota trasmette anche i dati sul peso forniti da un sistema di pesatura interno di bordo, ai fini della rapida individuazione delle frodi.
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