Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 mar 2016
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote combinate dei dazi antidumping di cui all', paragrafo 2, e dei dazi compensativi adottati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 (16) della Commissione. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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