Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mar 2016
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010). 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Electrosteel Casting Ltd 0 % C055 Jindal Saw Ltd 14,1 % C054 Tutte le altre società 14,1 % C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figura una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e indicato nella presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Salvo diverse disposizioni si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
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