Art. 8 · Controllo e valutazione

Art. 8

Controllo e valutazione

In vigore dal 15 mar 2016
Controllo e valutazione 1.   Le azioni che ottengono un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento sono controllate periodicamente. Al più tardi 12 mesi dopo l'attivazione del sostegno di emergenza per una situazione specifica in conformità dell', la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, proposte intese a porvi fine. 2.   Entro il 17 marzo 2019 la Commissione presenta al Consiglio una valutazione del funzionamento del presente regolamento, corredata di suggerimenti circa il futuro del regolamento stesso e, se del caso, di proposte di modifica o abrogazione di quest'ultimo.
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