Art. 4 · Tipologie di intervento finanziario e procedure di attuazione

Art. 4

Tipologie di intervento finanziario e procedure di attuazione

In vigore dal 15 mar 2016
Tipologie di intervento finanziario e procedure di attuazione 1.   La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il finanziamento dell'Unione per azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento è attuato mediante gestione diretta o indiretta conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e c), di tale regolamento. 2.   Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è finanziato dal bilancio generale dell'Unione o da eventuali contributi di altri donatori pubblici o privati come entrata con destinazione specifica esterna, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 3.   Il finanziamento dell'Unione per le azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento da attuare mediante gestione diretta può essere concesso direttamente dalla Commissione senza un invito a presentare proposte, conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine, la Commissione può concludere accordi quadro di partenariato o basarsi su accordi quadro di partenariato esistenti conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96. 4.   Quando la Commissione attua interventi di sostegno di emergenza attraverso organizzazioni non governative, i criteri relativi alla capacità finanziaria e operativa si considerano soddisfatti in presenza di un accordo quadro di partenariato in vigore tra tale organizzazione e la Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96.
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