Art. 3 · Metodi di trasmissione dei CSM

Art. 3

Metodi di trasmissione dei CSM

In vigore dal 10 mar 2016
Metodi di trasmissione dei CSM 1.   I vettori trasmettono i CSM utilizzando il protocollo SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol). I vettori sono autorizzati a trasmettere i CSM utilizzando altri metodi a condizione che questi garantiscano un livello di sicurezza paragonabile a quello assicurato dall'SFTP. 2.   I CSM possono essere trasmessi mediante: a) una notifica selettiva di singoli CSM, come precisato all'articolo 18 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 515/97, oppure b) un trasferimento di tutti i CSM generati, raccolti o mantenuti nei registri elettronici del vettore senza selezionare singoli CSM. Nel caso in cui un vettore trasmetta i CSM secondo la modalità di cui alla lettera b), esso accetta che la Commissione e gli Stati membri abbiano accesso ai dati in questione e li utilizzino nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 515/97.
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