Art. 3
Metodi di trasmissione dei CSM
In vigore dal 10 mar 2016
Metodi di trasmissione dei CSM
1. I vettori trasmettono i CSM utilizzando il protocollo SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol).
I vettori sono autorizzati a trasmettere i CSM utilizzando altri metodi a condizione che questi garantiscano un livello di sicurezza paragonabile a quello assicurato dall'SFTP.
2. I CSM possono essere trasmessi mediante:
a)
una notifica selettiva di singoli CSM, come precisato all'articolo 18 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 515/97, oppure
b)
un trasferimento di tutti i CSM generati, raccolti o mantenuti nei registri elettronici del vettore senza selezionare singoli CSM.
Nel caso in cui un vettore trasmetta i CSM secondo la modalità di cui alla lettera b), esso accetta che la Commissione e gli Stati membri abbiano accesso ai dati in questione e li utilizzino nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 515/97.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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