Art. 6 · Altri obblighi di comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse da parte delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e degli esperti

Art. 6

Altri obblighi di comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse da parte delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e degli esperti

In vigore dal 9 mar 2016
Altri obblighi di comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse da parte delle persone di cui all', paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e degli esperti 1.   Oltre alle informazioni previste all', le persone di cui , paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e gli esperti inseriscono nella raccomandazione le seguenti informazioni sui loro interessi e conflitti di interesse nei confronti dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente: a) se la persona o l'esperto detiene una posizione corta o lunga netta superiore alla soglia dello 0,5 % nel capitale azionario totale emesso dell'emittente, calcolata a norma dell' del regolamento (UE) n. 236/2012 e dei capi III e IV del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione (6), una dichiarazione in tal senso in cui precisa se la posizione netta è corta o lunga; b) se l'emittente detiene una partecipazione superiore al 5 % del suo capitale azionario totale emesso, una dichiarazione in tal senso; c) se la persona che produce la raccomandazione o altra persona appartenente allo stesso gruppo: i) è un market maker o un fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente, una dichiarazione in tal senso; ii) ha svolto nei 12 mesi precedenti la funzione di capofila o capofila associato di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente, una dichiarazione in tal senso; iii) è parte di un accordo con l'emittente sulla prestazione di servizi di impresa di investimento di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), una dichiarazione in tal senso, a condizione che non ne consegua la divulgazione di informazioni commerciali riservate e che l'accordo fosse in vigore nei 12 mesi precedenti o abbia determinato nel corso dello stesso periodo l'obbligo di pagare o di ricevere un compenso; iv) è parte di un accordo con l'emittente relativo alla produzione della raccomandazione, una dichiarazione in tal senso. 2.   La persona di cui al paragrafo 1 che è un'impresa di investimento, un ente creditizio ovvero una persona fisica o giuridica che lavora per un'impresa di investimento o un ente creditizio in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, inserisce nella raccomandazione, oltre alle informazioni previste al medesimo paragrafo, le informazioni seguenti: a) una descrizione delle effettive disposizioni organizzative e amministrative interne e delle barriere informative predisposte per prevenire ed evitare conflitti di interesse in relazione alle raccomandazioni; b) se la remunerazione delle persone fisiche o giuridiche che lavorano per la persona in base a un contratto di lavoro o ad altro e che hanno partecipato alla produzione della raccomandazione dipende direttamente dalle operazioni su servizi di impresa di investimento di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE o da un altro tipo di operazioni eseguite dalla persona o da altra persona giuridica appartenente allo stesso gruppo ovvero dalle commissioni di negoziazione ricevute dalla persona o da altra persona giuridica appartenente allo stesso gruppo, una dichiarazione in tal senso; c) informazioni sul prezzo e sulla data di acquisizione delle azioni, se una persona fisica che lavora, in base a un contratto di lavoro o ad altro, per la persona di cui al paragrafo 1 e che ha partecipato alla produzione della raccomandazione ha ricevuto o acquistato, prima della loro offerta pubblica, azioni dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente. 3.   La persona di cui al paragrafo 1 che è un'impresa di investimento, un ente creditizio ovvero una persona fisica o giuridica che lavora per un'impresa di investimento o un ente creditizio in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, pubblica trimestralmente la percentuale di tutte le raccomandazioni che, nei 12 mesi precedenti, hanno suggerito di «acquistare», «mantenere», «vendere» o termine equivalente e la percentuale degli emittenti corrispondenti a ciascuna di queste categorie ai quali detta persona ha fornito nei 12 mesi precedenti servizi sostanziali di impresa di investimento di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE. 4.   Se la comunicazione delle informazioni previste ai paragrafi 1 e 2 è sproporzionata rispetto alla lunghezza o alla forma della raccomandazione, compreso nel caso di raccomandazione non scritta diffusa con modalità quali riunioni, manifestazioni o conferenze audio o video ovvero tramite interviste radiofoniche, televisive o via Internet, la persona che produce raccomandazioni indica nella raccomandazione dove la persona che la riceve può accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente alle informazioni di cui è richiesta la divulgazione.
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