Art. 97
Rilascio e condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Rilascio e condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti e atti delegati
1. Le autorità competenti rilasciano il riconoscimento degli stabilimenti in conformità all', paragrafo 1, e all', lettera a), solo se tali stabilimenti:
a)
soddisfano, a seconda dei casi, le seguenti prescrizioni relativamente a:
i)
misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, tenuto conto delle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), e di qualsiasi norma adottata ai sensi dell', paragrafo 2;
ii)
le prescrizioni in materia di sorveglianza di cui all' e, se pertinente per il tipo di stabilimento interessato e il rischio connesso, all';
iii)
le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli e alle norme adottate ai sensi degli ;
b)
dispongono di strutture e attrezzature:
i)
adeguate per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di malattie a un livello accettabile, tenuto conto del tipo di stabilimento interessato;
ii)
di una capacità adeguata per il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale interessati;
c)
non presentano un rischio inaccettabile di diffusione di malattie, tenuto conto delle misure di riduzione dei rischi in vigore;
d)
dispongono di personale adeguatamente formato per l'attività dello stabilimento interessato;
e)
sono dotati di un sistema che consente all'operatore interessato di dimostrare all'autorità competente l'osservanza delle prescrizioni di cui alle lettere da a) a d).
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' relativamente a:
a)
la quarantena, l'isolamento e le altre misure di biosicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i);
b)
la sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii);
c)
le strutture e le attrezzature di cui al paragrafo 1, lettera b);
d)
le responsabilità, le competenze e la formazione specializzata del personale e dei veterinari di cui al paragrafo 1, lettera d) per le attività degli stabilimenti di materiale germinale e degli stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame;
e)
la necessaria supervisione da parte dell'autorità competente degli stabilimenti di materiale germinale e degli stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame.
3. Nello stabilire le norme da definire negli atti delegati che devono essere adottati in conformità al paragrafo 2, la Commissione basa tali norme sui seguenti elementi:
a)
i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento;
b)
le specie e le categorie di animali terrestri detenuti pertinenti ai fini del riconoscimento;
c)
il tipo di produzione interessata;
d)
le modalità tipiche di movimento adottate dal tipo di stabilimento e le specie e le categorie di animali detenuti in tali stabilimenti.
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