Art. 97 · Rilascio e condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti e atti delegati

Art. 97

Rilascio e condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Rilascio e condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti e atti delegati 1.   Le autorità competenti rilasciano il riconoscimento degli stabilimenti in conformità all', paragrafo 1, e all', lettera a), solo se tali stabilimenti: a) soddisfano, a seconda dei casi, le seguenti prescrizioni relativamente a: i) misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, tenuto conto delle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), e di qualsiasi norma adottata ai sensi dell', paragrafo 2; ii) le prescrizioni in materia di sorveglianza di cui all' e, se pertinente per il tipo di stabilimento interessato e il rischio connesso, all'; iii) le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli e alle norme adottate ai sensi degli ; b) dispongono di strutture e attrezzature: i) adeguate per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di malattie a un livello accettabile, tenuto conto del tipo di stabilimento interessato; ii) di una capacità adeguata per il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale interessati; c) non presentano un rischio inaccettabile di diffusione di malattie, tenuto conto delle misure di riduzione dei rischi in vigore; d) dispongono di personale adeguatamente formato per l'attività dello stabilimento interessato; e) sono dotati di un sistema che consente all'operatore interessato di dimostrare all'autorità competente l'osservanza delle prescrizioni di cui alle lettere da a) a d). 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' relativamente a: a) la quarantena, l'isolamento e le altre misure di biosicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i); b) la sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii); c) le strutture e le attrezzature di cui al paragrafo 1, lettera b); d) le responsabilità, le competenze e la formazione specializzata del personale e dei veterinari di cui al paragrafo 1, lettera d) per le attività degli stabilimenti di materiale germinale e degli stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame; e) la necessaria supervisione da parte dell'autorità competente degli stabilimenti di materiale germinale e degli stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame. 3.   Nello stabilire le norme da definire negli atti delegati che devono essere adottati in conformità al paragrafo 2, la Commissione basa tali norme sui seguenti elementi: a) i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento; b) le specie e le categorie di animali terrestri detenuti pertinenti ai fini del riconoscimento; c) il tipo di produzione interessata; d) le modalità tipiche di movimento adottate dal tipo di stabilimento e le specie e le categorie di animali detenuti in tali stabilimenti.
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