Art. 96
Obbligo degli operatori di fornire informazioni al fine di ottenere il riconoscimento e atti di esecuzione
In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo degli operatori di fornire informazioni al fine di ottenere il riconoscimento e atti di esecuzione
1. Gli operatori, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all', paragrafo 1, e all', lettera a), trasmettono all'autorità competente le seguenti informazioni:
a)
il nome e l'indirizzo dell'operatore;
b)
l'ubicazione dello stabilimento interessato e una descrizione delle sue strutture;
c)
le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale pertinenti ai fini del riconoscimento presenti nello stabilimento;
d)
il tipo di stabilimento;
e)
altri aspetti dello stabilimento, connessi alle sue caratteristiche specifiche, utili per determinare l'eventuale rischio da esso presentato
2. Gli operatori degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito:
a)
a eventuali cambiamenti negli stabilimenti in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c);
b)
all'eventuale cessazione delle attività dell'operatore o dello stabilimento interessato.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento del loro stabilimento in conformità al paragrafo 1 e ai termini entro i quali le informazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), devono essere trasmesse.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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