Art. 93
Obblighi dell' autorità competente in materia di registrazione
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi dell' autorità competente in materia di registrazione
L'autorità competente registra:
a)
gli stabilimenti nel registro di cui all', paragrafo 1, se l'operatore interessato ha trasmesso le informazioni richieste conformemente all', paragrafo 1;
b)
i trasportatori nel registro di cui all', paragrafo 1, se il trasportatore ha trasmesso le informazioni richieste conformemente all', paragrafi 1 e 3;
c)
gli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta nel registro di cui all', paragrafo 1, se l'operatore interessato ha trasmesso le informazioni richieste conformemente all', paragrafo 1.
L'autorità competente assegna a ogni stabilimento, trasportatore e operatore di cui al primo comma, lettere da a) a c), un numero di registrazione unico.
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