Art. 92 · Competenze di esecuzione relative all'obbligo di registrazione degli operatori che procedono alle operazioni di raccolta

Art. 92

Competenze di esecuzione relative all'obbligo di registrazione degli operatori che procedono alle operazioni di raccolta

In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione relative all'obbligo di registrazione degli operatori che procedono alle operazioni di raccolta 1.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono fornire ai fini della registrazione come previsto all', paragrafo 1, compresi i termini entro i quali tali informazioni devono essere fornite. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme riguardanti i tipi di operatori che gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione conformemente all', a condizione che le attività di tali operatori comportino un rischio irrilevante e sulla base delle specie, delle categorie e del numero di animali terrestri detenuti interessati dalle loro attività. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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