Art. 91
Deroghe all'obbligo di registrazione degli operatori che procedono alle operazioni di raccolta
In vigore dal 9 mar 2016
Deroghe all'obbligo di registrazione degli operatori che procedono alle operazioni di raccolta
In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione determinate categorie di operatori che procedono a operazioni di raccolta che comportano un rischio irrilevante, come previsto in un atto di esecuzione adottato conformemente all', paragrafo 2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali esenzioni.
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