Art. 9 · Norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di malattie elencate

Art. 9

Norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di malattie elencate

In vigore dal 9 mar 2016
Norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di malattie elencate 1.   Le norme di prevenzione e controllo delle malattie si applicano alle malattie elencate nel modo seguente: a) per quanto riguarda le malattie elencate che non si manifestano normalmente nell'Unione e che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione si applicano le seguenti norme, se del caso: i) le norme per la sensibilizzazione e preparazione alle malattie, di cui al titolo I della parte III (articoli da 43 a 52); ii) le misure di controllo delle malattie di cui al capo 1 del titolo II della parte III (articoli da 53 a 71); e iii) le norme per la compartimentazione di cui all', paragrafo 1. Per tali malattie elencate, si applicano anche, ove opportuno, le misure di cui alla lettera b), nonché, se del caso, alle lettere d) ed e); b) per quanto riguarda le malattie elencate che devono essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarle in tutta l'Unione, si applicano le seguenti norme, se del caso: i) le norme per i programmi obbligatori di eradicazione di cui all', paragrafo 1; ii) le norme per gli Stati membri e le zone indenni da malattia di cui all'; iii) le norme per la compartimentazione di cui all', paragrafo 2; iv) le norme per il controllo delle malattie di cui agli articoli da 72 a 75, agli articoli da 77 a 79 e agli . Per tali malattie elencate si applicano anche le misure di cui alle lettere d) ed e), se del caso; c) per quanto riguarda le malattie elencate rilevanti per alcuni Stati membri e rispetto alle quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencatainteressata, si applicano, se del caso, le seguenti norme: i) le norme per l'eradicazione opzionale di cui all', paragrafo 2; ii) le norme per gli Stati membri e le zone indenni da malattia di cui all'; iii) le norme per la compartimentazione di cui all', paragrafo 2; iv) le norme per le misure di controllo delle malattie di cui agli ; per tali malattie elencate si applicano anche le misure di cui alle lettere d) ed e), se del caso; d) per quanto riguarda le malattie per le quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del loro ingresso nell'Unione o i movimenti tra Stati membri, si applicano le seguenti norme, se del caso: i) le norme per i movimenti nell'Unione, di cui al titolo I, capi da 3 a 6 (articoli da 124 a 169), alla parte IV, titolo II, capi 2 e 3 (articoli da 191 a 225) e alla parte VI, capi 2 e 3 della (articoli da 247 a 251); e ii) le norme per l'ingresso nell'Unione e l'esportazione dall'Unione di cui alla parte V (articoli da 229 a 243). le malattie elencate di cui alle lettere a), b) e c) sono anch'esse considerate malattie elencate ai sensi della presente lettera; ciò vale anche per le malattie elencate di cui alla lettera e) quando il rischio presentato dalla malattia in questione può essere attenuato in maniera efficace e proporzionale da misure relative ai movimenti di animali e prodotti; e) per quanto riguarda le malattie elencate per le quali vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione si applicano le seguenti norme, se del caso: i) le norme per la notifica e la comunicazione, di cui al capo 1 della parte II (articoli da 18 a 23); e ii) le norme per la sorveglianza, di cui al capo 2 della parte II (articoli da 24 a 30); le malattie elencate di cui alle lettere a), b) e c) sono considerate malattie elencate anche ai sensi della presente lettera. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'applicazione delle norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 alle rispettive malattie elencate in base ai criteri di cui all'allegato IV nonché alla luce dei nuovi dati scientifici di rilievo disponibili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   La Commissione modifica, mediante atti di esecuzione, l'applicazione delle norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui al paragrafo 2 alle rispettive malattie elencate quando la malattia in questione non soddisfa più i criteri di cui alla pertinente sezione dell'allegato IV, anche alla luce dei nuovi dati scientifici di rilievo disponibili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia elencata che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3.
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