Art. 89 · Competenze di esecuzione relative all'obbligo di registrazione dei trasportatori

Art. 89

Competenze di esecuzione relative all'obbligo di registrazione dei trasportatori

In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione relative all'obbligo di registrazione dei trasportatori 1.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che i trasportatori devono fornire ai fini della registrazione delle loro attività come previsto all', paragrafi 1 e 3, compresi i termini entro i quali tali informazioni devono essere fornite. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme relative ai tipi di trasportatori che gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione conformemente all' sulla base dei seguenti elementi: a) distanze dei trasporti degli ungulati in questione; e b) categorie, specie e numero di ungulati trasportati. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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