Art. 86 · Competenze di esecuzione riguardanti l'obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti

Art. 86

Competenze di esecuzione riguardanti l'obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti

In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione riguardanti l'obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti 1.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono fornire ai fini della registrazione degli stabilimenti come previsto all', paragrafo 1, compresi i termini entro i quali tali informazioni devono essere fornite. 2.   La commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme relative ai tipi di stabilimenti che gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione conformemente all' sulla base dei seguenti elementi: a) le specie, le categorie e il numero di animali terrestri detenuti e la quantità di materiale germinale presenti nello stabilimento in questione e la capacità di tale stabilimento; b) il tipo di stabilimento; e c) i movimenti di animali terrestri detenuti o di materiale germinale in entrata e in uscita dallo stabilimento. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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