Art. 83 · Coordinamento delle misure da parte della Commissione e norme speciali temporanee riguardanti le sezioni da 1 a 4

Art. 83

Coordinamento delle misure da parte della Commissione e norme speciali temporanee riguardanti le sezioni da 1 a 4

In vigore dal 9 mar 2016
Coordinamento delle misure da parte della Commissione e norme speciali temporanee riguardanti le sezioni da 1 a 4 1.   Gli Stati membri informano la Commissione per quanto riguarda: a) le misure di controllo delle malattie adottate dalla loro autorità competente a norma dell', paragrafo 1, degli , nonché degli atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 2, in relazione a una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera b); b) le misure di controllo delle malattie adottate dalla loro autorità competente a norma dell', paragrafo 1, dell', dell', paragrafo 1, e dell', e degli atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 2 in relazione a una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera c). 2.   La Commissione riesamina la situazione epidemiologica e le misure di controllo delle malattie adottate dall'autorità competente in conformità del presente capo e può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme speciali per le misure di controllo delle malattie per un periodo di tempo limitato in relazione a una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera b) o c), a condizioni adatte alla situazione epidemiologica, se: a) tali misure di controllo delle malattie adottate dall'autorità competente in questione si rivelano inadatte alla situazione epidemiologica; b) tale malattia elencata sembra diffondersi nonostante le misure di controllo delle malattie adottate conformemente al presente capo, ove opportuno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera b) o c), che costituisce un rischio emergente dall'impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3.
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