Art. 81 · Misure di controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in animali selvatici

Art. 81

Misure di controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in animali selvatici

In vigore dal 9 mar 2016
Misure di controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera b), in animali selvatici Qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato sospetti o confermi ufficialmente la presenza del focolaio di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera b), in animali selvatici, essa, in tutto il suo territorio, o nell'area o nella zona interessati, a seconda della pertinenza per tale focolaio: a) applica le misure di controllo delle malattie previste nel programma obbligatorio di eradicazione di cui all', paragrafo 1, per quella malattia elencata; o b) avvia un programma obbligatorio di eradicazione se il programma di eradicazione di cui all', paragrafo 1, di quella malattia elencata non è ancora stato applicato a causa della precedente assenza di tale malattia o dello status di indenne dalla stessa e se sono necessarie misure per gli animali selvatici al fine di controllare e prevenire la diffusione di tale malattia.
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