Art. 81
Misure di controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in animali selvatici
In vigore dal 9 mar 2016
Misure di controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera b), in animali selvatici
Qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato sospetti o confermi ufficialmente la presenza del focolaio di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera b), in animali selvatici, essa, in tutto il suo territorio, o nell'area o nella zona interessati, a seconda della pertinenza per tale focolaio:
a)
applica le misure di controllo delle malattie previste nel programma obbligatorio di eradicazione di cui all', paragrafo 1, per quella malattia elencata; o
b)
avvia un programma obbligatorio di eradicazione se il programma di eradicazione di cui all', paragrafo 1, di quella malattia elencata non è ancora stato applicato a causa della precedente assenza di tale malattia o dello status di indenne dalla stessa e se sono necessarie misure per gli animali selvatici al fine di controllare e prevenire la diffusione di tale malattia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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