Art. 8 · Redazione di un elenco delle specie

Art. 8

Redazione di un elenco delle specie

In vigore dal 9 mar 2016
Redazione di un elenco delle specie 1.   Le norme specifiche per ciascuna malattia per le malattie elencate di cui al presente regolamento e le norme adottate ai sensi del presente regolamento si applicano alle specie elencate. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un elenco delle specie di cui al paragrafo 1 del presente articolo che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. L'elenco comprende le specie animali o i gruppi di specie animali che comportano un rischio elevato di diffusione di malattie elencate specifiche, sulla base dei seguenti criteri: a) la suscettibilità della popolazione animale a rischio; b) la durata del periodo di incubazione e del periodo di infettività per gli animali interessati; c) la capacità di tali animali di essere vettori di tali malattie specifiche. 3.   Specie animali o gruppi di specie animali sono aggiunti all'elenco se sono affetti da una malattia elencata specifica o presentano il rischio di diffonderla in quanto: a) sono sensibili a detta malattia elencata specifica o i dati scientifici indicano che tale sensibilità è probabile; o b) sono vettori o serbatoi di tale malattia o i dati scientifici indicano che vi è la possibilità che lo diventino. 4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, cancella specie animali o gruppi di specie animali dall'elenco quando: a) la malattia elencata per la quale la specie animale o il gruppo di specie animali interessate sono state inserite nell'elenco è stata rimossa dall'elenco delle malattie; o b) le prove scientifiche indicano che la specie o il gruppo di specie interessate non soddisfa più i criteri di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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