Art. 79 · Misure di controllo delle malattie attuate dall'autorità competente per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Art. 79

Misure di controllo delle malattie attuate dall'autorità competente per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

In vigore dal 9 mar 2016
Misure di controllo delle malattie attuate dall'autorità competente per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera b) In caso di conferma ufficiale a norma dell', paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera b), in animali detenuti, l'autorità competente, in uno Stato membro, zona o compartimento pertinente per tale focolaio: a) applica le misure di controllo delle malattie previste nel programma obbligatorio di eradicazione di cui all', paragrafo 1, per quella malattia elencata; o b) ove, rispettivamente lo Stato membro o la zona, o il compatrimento, abbiano ottenuto lo status di indenne da malattia ai sensi dell' o ai sensi dell': i) adotta una o più delle misure di cui agli articoli da 53 a 69 proporzionate al rischio costituito dalla malattia elencata in questione, e ii) ove necessario, avvia il programma obbligatorio di eradicazione per tale malattia elencata.
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