Art. 79
Misure di controllo delle malattie attuate dall'autorità competente per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)
In vigore dal 9 mar 2016
Misure di controllo delle malattie attuate dall'autorità competente per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera b)
In caso di conferma ufficiale a norma dell', paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera b), in animali detenuti, l'autorità competente, in uno Stato membro, zona o compartimento pertinente per tale focolaio:
a)
applica le misure di controllo delle malattie previste nel programma obbligatorio di eradicazione di cui all', paragrafo 1, per quella malattia elencata; o
b)
ove, rispettivamente lo Stato membro o la zona, o il compatrimento, abbiano ottenuto lo status di indenne da malattia ai sensi dell' o ai sensi dell':
i)
adotta una o più delle misure di cui agli articoli da 53 a 69 proporzionate al rischio costituito dalla malattia elencata in questione, e
ii)
ove necessario, avvia il programma obbligatorio di eradicazione per tale malattia elencata.
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