Art. 76.tit_1 · Obblighi degli operatori e delle altre persone fisiche e giuridiche e misure che devono essere adottate dall'autorità competente in caso di sospetto di malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Art. 76.tit_1

Obblighi degli operatori e delle altre persone fisiche e giuridiche e misure che devono essere adottate dall'autorità competente in caso di sospetto di malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

In vigore dal 9 mar 2016
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