Art. 76 · Obblighi degli operatori e delle altre persone fisiche e giuridiche e misure che devono essere adottate dall'autorità competente in caso di sospetto di malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Art. 76

Obblighi degli operatori e delle altre persone fisiche e giuridiche e misure che devono essere adottate dall'autorità competente in caso di sospetto di malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori e delle altre persone fisiche e giuridiche e misure che devono essere adottate dall'autorità competente in caso di sospetto di malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera c) 1.   In caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera c), in uno Stato membro che ha optato per il programma di eradicazione riguardante le parti del loro territorio o le zone o i compartimenti interessati, come previsto all', paragrafo 2, tale Stato membro adotta misure per garantire che gli operatori e le altre persone fisiche e giuridiche pertinenti adottino le misure opportune di cui all', paragrafo 1, in attesa dell'adozione di eventuali misure di controllo delle malattie da parte dell'autorità competente conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   L'autorità competente di uno Stato membro che ha optato per l'eradicazione di una malattia elencata di cui al paragrafo 1, qualora sospetti della presenza della malattia in questione in animali detenuti: a) svolge senza indugio un'indagine per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata conformemente all', paragrafi 1 e 2; b) in attesa dei risultati dell'indagine di cui alla lettera a) e dell'esecuzione di misure di controllo delle malattie conformemente all', paragrafo 1, esegue le misure preliminari di controllo delle malattie di cui all', paragrafi 1 e 2 3.   L'autorità competente riesamina ed estende le misure preliminari di controllo delle malattie di cui al paragrafo 2, lettera b), conformemente all'. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli Stati membri o zone che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia, al fine di mantenere tale status, ai sensi dell', o a compartimenti ai sensi dell', paragrafo 2. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate integranti le norme relative a: a) le misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1; b) le indagini di cui al paragrafo 2, lettera a); c) le misure preliminari di controllo delle malattie da adottare per prevenire la diffusione della malattia elencata, in conformità al paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-76