Art. 75
Revisione ed estensione delle misure preliminari di controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)
In vigore dal 9 mar 2016
Revisione ed estensione delle misure preliminari di controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera b)
Le misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, sono:
a)
riesaminate dall'autorità competente, ove opportuno, in seguito ai risultati dell'indagine di cui all', paragrafo 1, e, se del caso, dell'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1, lettera b);
b)
ulteriormente estese ad altri luoghi conformemente all', paragrafo 4, lettera b), se necessario.
Storico versioni
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