Art. 74 · Misure preliminari di controllo delle malattie attuate dall'autorità competente per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Art. 74

Misure preliminari di controllo delle malattie attuate dall'autorità competente per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

In vigore dal 9 mar 2016
Misure preliminari di controllo delle malattie attuate dall'autorità competente per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera b) 1.   L'autorità competente, qualora sospetti la presenza di una delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera b), in animali detenuti, attua le seguenti misure preliminari di controllo delle malattie, fatti salvi i requisiti nazionali per l'ottenimento dell'accesso alle residenze private, in attesa dei risultati dell'indagine di cui all', paragrafo 1, e dell'attuazione delle misure di controllo delle malattie conformemente all': a) applica misure di controllo delle malattie per limitare la diffusione di tale malattia elencata dal territorio, dallo stabilimento, dall'azienda alimentare o di mangimi, dallo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o da qualunque altro luogo colpiti; b) avvia, ove necessario, un'indagine epidemiologica, tenendo conto delle norme relative a tali indagini di cui all', paragrafo 1. 2.   Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può, nei casi previsti da tale paragrafo, adottare ulteriori misure preliminari di controllo delle malattie, a condizione che tali misure rispettino le disposizioni del presente regolamento e siano conformi al diritto dell'Unione. 3.   Le misure preliminari di controllo delle malattie di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere adeguate e proporzionate al rischio presentato dalla malattia elencata in questione, tenendo conto di quanto segue: a) il profilo della malattia; b) gli animali detenuti colpiti; c) lo stato sanitario dello Stato membro, della zona, del compartimento o dello stabilimento in cui si sospetta la presenza di tale malattia elencata; d) le misure preliminari di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, e all' e agli eventuali atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 2. 4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo a norme per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera b), integranti le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto di quanto riportato al paragrafo 3, in relazione a: a) le misure preliminari di controllo delle malattie da adottare per prevenire la diffusione della malattia elencata, in conformità al paragrafo 1, lettera a); b) l'applicazione delle misure preliminari di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1, lettera a), ad altri stabilimenti, alle loro unità epidemiologiche, alle aziende alimentari o di mangimi e agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o ad altri luoghi; c) l'istituzione di zone soggette a restrizioni temporanee, appropriate secondo il profilo della malattia.
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