Art. 67
Delega di potere riguardante le misure di lotta alle malattie nelle zone soggette a restrizioni
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere riguardante le misure di lotta alle malattie nelle zone soggette a restrizioni
La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate sulle misure di controllo delle malattie da adottare in zone soggette a restrizioni ai sensi dell', paragrafo 1, per ciascuna malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), comprese le norme su quali misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, debbano essere applicate nel caso di ciascuna malattia elencata.
Tali norme dettagliate riguardano:
a)
le condizioni e le prescrizioni relative alle misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, lettere a), c), d), e), g), h), e i);
b)
le procedure di pulizia, di disinfezione, di lotta agli insetti e derattizzazione o altre necessarie misure di biosicurezza di cui all', paragrafo 1, lettera f), che specifica l'uso dei biocidi a tali fini ove opportuno;
c)
la necessaria sorveglianza da garantire in seguito all'applicazione delle misure di controllo delle malattie e gli esami di laboratorio di cui all', paragrafo 1, lettera b);
d)
altre misure specifiche di controllo delle malattie per limitare la diffusione di determinate malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
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