Art. 66 · Obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti in zone soggette a restrizioni

Art. 66

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti in zone soggette a restrizioni

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti in zone soggette a restrizioni 1.   Nelle zone soggette a restrizioni di cui all', paragrafo 1, gli operatori spostano gli animali detenuti e i prodotti solo a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente e nel rispetto di eventuali istruzioni impartite da tale autorità. 2.   Gli operatori che detengono animali e prodotti in una zona soggetta a restrizioni di cui all', paragrafo 1, comunicano all'autorità competente qualsiasi movimento previsto di animali detenuti e di prodotti all'interno o all'esterno della zona soggetta a restrizioni in questione. Nel caso in cui l'autorità competente abbia imposto obblighi di comunicazione ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b), l'operatore interessato effettua le comunicazioni in conformità di tali obblighi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-66