Art. 64 · Istituzione di zone soggette a restrizioni da parte dell'autorità competente

Art. 64

Istituzione di zone soggette a restrizioni da parte dell'autorità competente

In vigore dal 9 mar 2016
Istituzione di zone soggette a restrizioni da parte dell'autorità competente 1.   L'autorità competente istituisce una zona soggetta a restrizioni di cui all', lettera b) attorno allo stabilimento, all'azienda alimentare e di mangimi, allo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove è insorto il focolaio di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), negli animali detenuti, tenendo conto ove opportuno: a) del profilo della malattia; b) della situazione geografica delle zone soggette a restrizioni; c) dei fattori ecologici e idrologici delle zone soggette a restrizioni; d) delle condizioni meteorologiche; e) della presenza, la distribuzione e il tipo di vettori nelle zone soggette a restrizioni; f) dei risultati dell'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1, e degli altri studi realizzati e dei dati epidemiologici; g) dei risultati delle prove di laboratorio; h) delle misure di controllo delle malattie applicate; i) di altri pertinenti fattori epidemiologici. La zona soggetta a restrizioni include, ove opportuno, una zona di protezione e di sorveglianza di dimensioni e con una configurazione definite. 2.   L'autorità competente valuta e analizza continuamente la situazione e, se del caso, al fine di impedire la diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a): a) modifica i confini della zona soggetta a restrizioni; b) istituisce ulteriori zone soggette a restrizioni. 3.   Laddove le zone soggette a restrizioni di cui al paragrafo 1 si trovino nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti di tali Stati membri cooperano alla loro istituzione. 4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all', riguardo alle norme dettagliate per l'istituzione e la modifica delle zone soggette a restrizioni, comprese le zone di protezione o di sorveglianza.
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