Art. 63 · Delega di potere relativamente alle misure di controllo delle malattie negli stabilimenti e in altri luoghi colpiti e epidemiologicamente connessi

Art. 63

Delega di potere relativamente alle misure di controllo delle malattie negli stabilimenti e in altri luoghi colpiti e epidemiologicamente connessi

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere relativamente alle misure di controllo delle malattie negli stabilimenti e in altri luoghi colpiti e epidemiologicamente connessi La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate sulle misure di controllo delle malattie che l'autorità competente deve adottare ai sensi degli negli stabilimenti, nelle aziende alimentari e di mangimi, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale e in qualunque altro luogo colpito e epidemiologicamente connesso riguardo a le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a), comprese le norme su quali misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, che devono essere applicate riguardo a ciascuna malattia elencata. Tali norme dettagliate riguardano: a) le condizioni e le prescrizioni relative alle misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a e); b) le procedure di pulizia, di disinfezione, di lotta agli insetti e derattizzazione o altre necessarie misure di biosicurezza di cui all', paragrafo 1, lettera f), che specifica l'uso dei biocidi a tali fini ove opportuno; c) le condizioni e le prescrizioni relative al campionamento e agli esami di laboratorio di cui all', paragrafo 1, lettere da g) a h); d) le condizioni e le prescrizioni dettagliate relative al ripopolamento di cui all', paragrafo 3; e) l'attuazione delle misure di controllo delle malattie necessarie di cui all' negli stabilimenti, in altri luoghi e nei mezzi di trasporto epidemiologicamente connessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-63