Art. 62 · Stabilimenti e luoghi epidemiologicamente connessi

Art. 62

Stabilimenti e luoghi epidemiologicamente connessi

In vigore dal 9 mar 2016
Stabilimenti e luoghi epidemiologicamente connessi 1.   L'autorità competente estende le misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, agli altri stabilimenti e alle loro unità epidemiologiche, alle aziende alimentari e di mangimi o agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo o mezzo di trasporto dove secondo l'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1, o i risultati delle indagini cliniche o di laboratorio o altri dati epidemiologici vi è motivo di sospettare la diffusione a, da oppure attraverso di essi della malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), riguardo alla quale tali misure erano state adottate. 2.   Se l'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1, dimostra che la probabile origine della malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), è un altro Stato membro o che probabilmente tale malattia elencata si è diffusa ad un altro Stato membro, l'autorità competente informa senza indugio tale Stato membro e la Commissione. 3.   Nei casi descritti al paragrafo 2, le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano ad un'ulteriore indagine epidemiologica e all'applicazione di misure di controllo delle malattie.
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