Art. 61 · Stabilimenti e altri luoghi colpiti

Art. 61

Stabilimenti e altri luoghi colpiti

In vigore dal 9 mar 2016
Stabilimenti e altri luoghi colpiti 1.   In caso di focolaio di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a) in animali detenuti, l'autorità competente adotta immediatamente una o più delle seguenti misure di controllo delle malattie, fatti salvi i requisiti nazionali per l'ottenimento dell'accesso alle residenze private, in uno stabilimento, in un'azienda alimentare o di mangimi, in uno stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo di cui all', lettera a), per prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia elencata: a) restrizioni sui movimenti delle persone, degli animali, dei prodotti, dei veicoli o di qualsiasi altro materiale o sostanza che potrebbero essere contaminati e contribuire alla diffusione della malattia elencata; b) abbattimento ed eliminazione o macellazione degli animali che potrebbero essere contaminati o contribuire alla diffusione della malattia elencata; c) distruzione, lavorazione, trasformazione o trattamento dei prodotti, dei mangimi o delle altre sostanze, o trattamento delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, delle piante o dei prodotti vegetali o dell'acqua che potrebbero essere contaminati, nella misura adeguata a garantire che qualsiasi agente patogeno o vettore della malattia sia distrutto; d) vaccinazione o trattamento con altri medicinali veterinari degli animali detenuti a norma dell', paragrafo 1, e dell' e degli eventuali atti delegati adottati a norma dell'; e) isolamento, quarantena o trattamento degli animali e dei prodotti che potrebbero essere contaminati e contribuire alla diffusione della malattia elencata; f) pulizia, disinfezione, lotta agli insetti e derattizzazione o altre misure di biosicurezza necessarie da applicare allo stabilimento, all'azienda alimentare e di mangimi, allo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o ad altri luoghi colpiti per ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia elencata; g) prelievo di un numero sufficiente di campioni adeguati necessari per completare l'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1; h) analisi di laboratorio dei campioni; i) ogni altra misura utile. 2.   Nel determinare quali delle misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 siano appropriate, l'autorità competente tiene conto di quanto segue: a) profilo della malattia; b) il tipo di produzione e delle unità epidemiologiche nello stabilimento, nell'azienda alimentare e di mangimi, nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualunque altro luogo colpiti; 3.   L'autorità competente autorizza il ripopolamento dello stabilimento interessato, o di qualsiasi altro luogo, esclusivamente se: a) tutte le misure di controllo delle malattie e tutti gli esami di laboratorio appropriati di cui al paragrafo 1 sono stati completati con successo; b) è trascorso un lasso di tempo sufficiente ad impedire la ricontaminazione dello stabilimento, dell'azienda alimentare e di mangimi, dello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o di qualunque altro luogo colpito dalla malattia elencata che aveva causato il focolaio di cui al paragrafo 1.
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