Art. 60 · Misure immediate di controllo delle malattie che l'autorità competente deve adottare

Art. 60

Misure immediate di controllo delle malattie che l'autorità competente deve adottare

In vigore dal 9 mar 2016
Misure immediate di controllo delle malattie che l'autorità competente deve adottare In caso di conferma ufficiale a norma dell', paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti, l'autorità competente procede immediatamente a: a) dichiarare ufficialmente infetto lo stabilimento, l'azienda alimentare e di mangimi, lo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualunque altro luogo colpito da tale malattia elencata; b) stabilire una zona soggetta a restrizioni appropriata per tale malattia elencata; c) attuare il piano di emergenza di cui all', paragrafo 1, per garantire il massimo coordinamento delle misure di controllo delle malattie.
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