Art. 6 · Malattie emergenti

Art. 6

Malattie emergenti

In vigore dal 9 mar 2016
Malattie emergenti 1.   Le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle malattie emergenti come previsto dal presente regolamento. 2.   Una malattia diversa da una malattia elencata è considerata una malattia emergente («malattia emergente») a condizione che abbia la possibilità di soddisfare i criteri per la redazione dell'elenco delle malattie di cui all', paragrafo 3, e: a) risulti dall'evoluzione o dalla modifica di un agente patogeno esistente; b) sia una malattia nota che si diffonde ad una zona geografica, specie o popolazione nuova; c) sia diagnosticata per la prima volta nell'Unione; oppure d) sia provocata da un agente patogeno non riconosciuto o non riconosciuto in precedenza. 3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie in merito a una malattia emergente che risponde ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3. 5.   Qualsiasi obbligo imposto agli operatori ai sensi del presente regolamento in relazione a una malattia emergente si applica esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo o se la malattia è contemplata da un piano di emergenza di cui all'.
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