Art. 58
Conferma ufficiale da parte dell'autorità competente di una malattia elencata di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
In vigore dal 9 mar 2016
Conferma ufficiale da parte dell'autorità competente di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a)
1. L'autorità competente basa la conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), sulle seguenti informazioni:
a)
i risultati degli esami clinici e di laboratorio di cui all', paragrafo 2;
b)
i risultati preliminari o finali dell'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1;
c)
altri dati epidemiologici disponibili.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle prescrizioni da soddisfare per la conferma ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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