Art. 55 · Misure preliminari di controllo delle malattie attuate dalle autorità competenti

Art. 55

Misure preliminari di controllo delle malattie attuate dalle autorità competenti

In vigore dal 9 mar 2016
Misure preliminari di controllo delle malattie attuate dalle autorità competenti 1.   Qualora sospetti della presenza di una delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti, l'autorità competente attua le seguenti misure preliminari di controllo delle malattie, fatti salvi i requisiti nazionali per l'ottenimento dell'accesso alle residenze private, in attesa dei risultati dell'indagine di cui all', paragrafo 1, e dell'attuazione delle misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1: a) mette sotto sorveglianza ufficiale lo stabilimento, l'azienda alimentare e di mangimi o lo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale interessati, o qualsiasi altro luogo in cui vi è il sospetto della presenza della malattia, compresi i luoghi in cui potrebbe aver avuto origine la malattia di cui si sospetta la presenza; b) compila un inventario: i) degli animali detenuti presenti nello stabilimento, nell'azienda alimentare e di mangimi o nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale interessati, o in qualsiasi altro luogo; ii) dei prodotti presenti nello stabilimento, nell'azienda alimentare e di mangimi o nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo, ove rilevante per la diffusione di tale malattia elencata; c) provvede affinché siano applicate opportune misure di biosicurezza per prevenire la trasmissione di tale agente patogeno della malattia elencata ad altri animali o all'uomo; d) se del caso, per prevenire l'ulteriore diffusione dell'agente patogeno, garantisce che gli animali detenuti delle specie elencate per la malattia elencata in questione siano tenuti in isolamento e che sia ad essi impedito di venire a contatto con la fauna selvatica; e) limita i movimenti degli animali detenuti, dei prodotti e, se del caso, delle persone, dei veicoli e dei materiali o degli altri mezzi attraverso i quali l'agente patogeno potrebbe essersi diffuso allo o dallo stabilimento, alle o dalle aziende alimentari e di mangimi o dagli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale, o da qualsiasi altro luogo in cui si sospetta la presenza di tale malattia elencata, nella misura necessaria a prevenirne la diffusione; f) adotta ogni altra misura di controllo delle malattie necessaria, tenendo conto delle misure di controllo delle malattie di cui alla sezione 4 del presente capo, riguardanti: i) l'esecuzione dell'indagine da parte dell'autorità competente di cui all', paragrafo 1, e l'applicazione delle misure di controllo delle malattie di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo agli altri stabilimenti, alle aziende alimentari e di mangimi o agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale, o a qualsiasi altro luogo; ii) l'istituzione di zone soggette a restrizioni temporanee adeguate tenendo conto del profilo della malattia; g) avvia l'indagine epidemiologica di cui all', paragrafo 1. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate integranti le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda le misure specifiche e dettagliate di controllo delle malattie da adottare a seconda della malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), sulla base dei rischi connessi per: a) la specie o la categoria di animali interessata; b) il tipo di produzione interessata.
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