Art. 53 · Obblighi degli operatori e delle altre persone fisiche e giuridiche interessate

Art. 53

Obblighi degli operatori e delle altre persone fisiche e giuridiche interessate

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori e delle altre persone fisiche e giuridiche interessate 1.   Nel caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti, oltre a rispettare l'obbligo di notifica di cui all', paragrafo 1, e in attesa di eventuali misure di controllo delle malattie adottate dall'autorità competente in conformità all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure per garantire che gli operatori e le altre persone fisiche e giuridiche interessate adottino le opportune misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, lettere c), d) ed e), per prevenire la diffusione di tale malattia elencata dagli animali, dagli stabilimenti e dai luoghi infetti sotto la loro responsabilità ad altri animali o esseri umani non infetti. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate integranti le misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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