Art. 51
Riservatezza delle informazioni relative alle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici
In vigore dal 9 mar 2016
Riservatezza delle informazioni relative alle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici
Le informazioni sui quantitativi e i sottotipi dei prodotti biologici di cui all', paragrafo 1, conservati nelle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici sono considerate dalla Commissione informazioni riservate e non sono pubblicate.
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