Art. 5 · Elenco delle malattie

Art. 5

Elenco delle malattie

In vigore dal 9 mar 2016
Elenco delle malattie 1.   Le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie di cui al presente regolamento si applicano: a) alle seguenti malattie elencate: i) afta epizootica; ii) peste suina classica; iii) peste suina africana; iv) influenza aviaria ad alta patogenicità; v) peste equina; e b) alle malattie elencate di cui all'elenco nell'allegato II. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle modifiche dell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. 3.   Una malattia è inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo se è stata valutata a norma dell' e soddisfa: a) tutti i seguenti criteri: i) i dati scientifici indicano che la malattia è trasmissibile; ii) le specie sono sensibili alla malattia o i vettori e i serbatoi della malattia sono presenti nell'Unione; iii) la malattia ha effetti negativi sulla salute degli animali, o presenta un rischio per la salute pubblica a causa del suo carattere zoonotico; iv) sono disponibili strumenti diagnostici per la malattia; e v) le misure di riduzione dei rischi e, se del caso, di sorveglianza della malattia, sono efficaci e proporzionate ai rischi presentati dalla malattia nell'Unione; e b) almeno uno dei seguenti criteri: i) la malattia ha o può avere effetti negativi rilevanti sulla salute degli animali nell'Unione, o presenta o potrebbe presentare un rischio significativo per la salute pubblica a causa del suo carattere zoonotico; ii) l'agente patogeno ha sviluppato resistenza ai trattamenti, il che rappresenta un rischio notevole per la salute pubblica e/o animale nell'Unione; iii) la malattia ha o può avere rilevanti ripercussioni economiche negative sulla produzione agricola o acquicola dell'Unione; iv) la malattia può generare una crisi o l'agente patogeno potrebbero essere utilizzato a fini di bioterrorismo; o v) la malattia ha o potrebbe avere ripercussioni negative rilevanti sull'ambiente, compreso sulla biodiversità, dell'Unione. 4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' per l'eradicazione di una malattia dall'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo quando tale malattia non soddisfa più i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   La Commissione riesamina l'elenco di ciascuna malattia, alla luce dei più recenti dati scientifici di rilievo disponibili.
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