Art. 49 · Accesso alle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

Art. 49

Accesso alle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

In vigore dal 9 mar 2016
Accesso alle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici 1.   La Commissione, su richiesta, provvede alla consegna dei prodotti biologici di cui all', paragrafo 1, dalle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici, a condizione che vi siano scorte disponibili, a: a) in primo luogo, gli Stati membri; e b) i paesi terzi o i territori, a condizione tale consegna sia destinata principalmente a prevenire la diffusione di una malattia nell'Unione. 2.   In caso di disponibilità limitata delle scorte, la Commissione stabilisce la priorità per l'accesso alle scorte da consegnare ai sensi del paragrafo 1, sulla base: a) delle circostanze relative alla malattia in cui è presentata la domanda; b) dell'esistenza di una banca nazionale degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici nello Stato membro o nel paese terzo o nel territorio richiedente; c) dell'esistenza di misure dell'Unione per la vaccinazione obbligatoria di cui agli atti delegati adottati a norma dell'.
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