Art. 48 · Istituzione di banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

Art. 48

Istituzione di banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici

In vigore dal 9 mar 2016
Istituzione di banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici 1.   Per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a), riguardo allequali la vaccinazione non è vietata da un atto delegato adottato a norma dell', la Commissione può istituire ed essere responsabile della gestione di banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici per lo stoccaggio e la sostituzione degli stock di uno o più dei seguenti prodotti biologici: a) antigeni; b) vaccini; c) semenze-madre dei vaccini; d) reagenti diagnostici. 2.   La Commissione assicura che le banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici di cui al paragrafo 1: a) conservino scorte sufficienti del tipo appropriato di antigeni, vaccini, semenze-madre dei vaccini e reagenti diagnostici per la malattia elencata in questione, tenendo conto delle necessità degli Stati membri stimate nel quadro dei piani di emergenza di cui all', paragrafo 1; b) ricevano un approvvigionamento regolare e sostituiscano tempestivamente gli antigeni, i vaccini, le semenze-madre dei vaccini e i reagenti diagnostici; c) siano mantenute e spostate in conformità delle prescrizioni appropriate di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento di cui all', paragrafo 1, e a norma degli atti delegati adottati ai sensi dell', paragrafo 2. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo: a) la gestione, lo stoccaggio e il rinnovo delle scorte delle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; b) le prescrizioni in materia di biosicurezza, biosicurezza e biocontenimento per il funzionamento di tali banche, nel rispetto delle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, e tenendo conto degli atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 2.
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