Art. 47
Delega di potere per l'uso dei medicinali veterinari
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere per l'uso dei medicinali veterinari
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a quelle che potrebbero costituire le misure appropriate e necessarie stabilite nell' in merito a:
a)
i divieti e le restrizioni d'uso dei medicinali veterinari;
b)
le condizioni specifiche per l'uso dei medicinali veterinari per una malattia elencata specifica;
c)
le misure di riduzione dei rischi per prevenire la diffusione delle malattie elencate attraverso gli animali trattati con i medicinali o i prodotti veterinari ottenuti da tali animali;
d)
la sorveglianza per malattie elencate specifiche in seguito all'uso di vaccini e di altri medicinali veterinari.
2. La Commissione tiene conto dei criteri di cui all', paragrafo 2, nel definire le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Nel caso di rischi emergenti, qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all' si applica alle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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