Art. 43
Piani di emergenza
In vigore dal 9 mar 2016
Piani di emergenza
1. Gli Stati membri, previa adeguata consultazione di esperti e parti interessate pertinenti, elaborano e tengono aggiornati piani di emergenza e, se necessario, manuali di istruzioni dettagliati, recanti le misure da adottare nello Stato membro interessato qualora si verifichi una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera a), o, se del caso, una malattia emergente, al fine di garantire un livello elevato di sensibilizzazione, preparazione e capacità di lanciare una risposta rapida alle malattie.
2. Tali piani di emergenza e, se del caso, i manuali di istruzioni dettagliati coprono almeno quanto segue:
a)
la definizione di un ordine gerarchico in seno all'autorità competente e con le altre autorità pubbliche per garantire un processo decisionale rapido e efficace a livello di Stato membro, regionale e locale;
b)
il quadro per la cooperazione tra le autorità competenti e le altre autorità pubbliche e le pertinenti parti interessate coinvolti per assicurare che le azioni siano adottate in modo coerente e coordinato;
c)
l'accesso:
i)
alle strutture;
ii)
ai laboratori;
iii)
alle attrezzature;
iv)
al personale;
v)
ai fondi di emergenza;
vi)
a tutti gli altri materiali e risorse idonei necessari per l'eradicazione rapida ed efficace delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a), o delle malattie emergenti;
d)
la disponibilità dei seguenti centri e gruppi aventi le competenze necessarie per assistere l'autorità competente:
i)
un centro funzionale centrale di controllo delle malattie;
ii)
centri regionali e locali di controllo delle malattie, in funzione della situazione amministrativa e geografica degli Stati membri interessati;
iii)
gruppi operativi di esperti;
e)
l'attuazione delle misure di controllo delle malattie di cui al capo 1 del titolo II per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a), e per le malattie emergenti;
f)
le disposizioni in merito alla vaccinazione di emergenza, se del caso;
g)
i principi per la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità competente ai sensi dell', paragrafo 1;
h)
il coordinamento con gli Stati membri confinanti e con i paesi terzi e i territori confinanti, se del caso.
Storico versioni
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