Art. 40
Competenze di esecuzione
In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le prescrizioni dettagliate relative alle informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri a sostegno delle dichiarazioni di status di indenne da malattia dei territori, delle zone e dei compartimenti ai sensi degli articoli da 36 a 39, nonché il formato e le procedure per:
a)
le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia di tutto il territorio dello Stato membro o di zone e compartimenti del medesimo;
b)
gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sugli Stati membri, le zone e i compartimenti dei medesimi indenni da malattia.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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