Art. 39 · Delega di potere per quanto riguarda lo status di indenne da malattia di Stati membri e zone

Art. 39

Delega di potere per quanto riguarda lo status di indenne da malattia di Stati membri e zone

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere per quanto riguarda lo status di indenne da malattia di Stati membri e zone La Commissione adotta atti delegati conformemente all' per quanto riguarda: a) le norme dettagliate per lo status di indenne da malattia degli Stati membri e di zone dei medesimi, sulla base dei diversi profili della malattia per quanto riguarda: i) i criteri da utilizzare per dimostrare la veridicità delle affermazioni degli Stati membri che nessuna specie elencata è presente o è in grado di sopravvivere nel loro territorio e le prove a sostegno di tali affermazioni, conformemente all', paragrafo 1, lettera a); ii) i criteri da utilizzare, e le prove richieste a sostegno delle affermazioni che un agente patogeno o un vettore della malattia non è in grado di sopravvivere, conformemente all', paragrafo 1, lettere b) e c); iii) i criteri da utilizzare e le condizioni da rispettare per determinare lo status di indenne da malattia in questione, conformemente all', paragrafo 1, lettera d); iv) la sorveglianza e le altre prove necessarie a comprovare lo status di indenne da malattia; v) le misure di biosicurezza; vi) le restrizioni e le condizioni per la vaccinazione negli Stati membri e nelle zone dei medesimi indenni da malattia; vii) la delimitazione delle zone che separano le zone indenni da malattia o le zone oggetto del programma di eradicazione dalle zone soggette a restrizioni («zone cuscinetto»); viii) le zone situate sul territorio di più Stati membri; b) le deroghe al requisito di riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia per una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), in conformità all', paragrafo 1, quando tale riconoscimento non è necessario poiché prescrizioni dettagliate per lo status di indenne da malattia sono state stabilite in norme adottate ai sensi della lettera a) del presente articolo; c) le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri a sostegno delle dichiarazioni di status di indenne da malattia, senza l'adozione di un atto di esecuzione in conformità all', paragrafo 4, a norma della lettera b) del presente articolo.
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