Art. 39
Delega di potere per quanto riguarda lo status di indenne da malattia di Stati membri e zone
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere per quanto riguarda lo status di indenne da malattia di Stati membri e zone
La Commissione adotta atti delegati conformemente all' per quanto riguarda:
a)
le norme dettagliate per lo status di indenne da malattia degli Stati membri e di zone dei medesimi, sulla base dei diversi profili della malattia per quanto riguarda:
i)
i criteri da utilizzare per dimostrare la veridicità delle affermazioni degli Stati membri che nessuna specie elencata è presente o è in grado di sopravvivere nel loro territorio e le prove a sostegno di tali affermazioni, conformemente all', paragrafo 1, lettera a);
ii)
i criteri da utilizzare, e le prove richieste a sostegno delle affermazioni che un agente patogeno o un vettore della malattia non è in grado di sopravvivere, conformemente all', paragrafo 1, lettere b) e c);
iii)
i criteri da utilizzare e le condizioni da rispettare per determinare lo status di indenne da malattia in questione, conformemente all', paragrafo 1, lettera d);
iv)
la sorveglianza e le altre prove necessarie a comprovare lo status di indenne da malattia;
v)
le misure di biosicurezza;
vi)
le restrizioni e le condizioni per la vaccinazione negli Stati membri e nelle zone dei medesimi indenni da malattia;
vii)
la delimitazione delle zone che separano le zone indenni da malattia o le zone oggetto del programma di eradicazione dalle zone soggette a restrizioni («zone cuscinetto»);
viii)
le zone situate sul territorio di più Stati membri;
b)
le deroghe al requisito di riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia per una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), in conformità all', paragrafo 1, quando tale riconoscimento non è necessario poiché prescrizioni dettagliate per lo status di indenne da malattia sono state stabilite in norme adottate ai sensi della lettera a) del presente articolo;
c)
le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri a sostegno delle dichiarazioni di status di indenne da malattia, senza l'adozione di un atto di esecuzione in conformità all', paragrafo 4, a norma della lettera b) del presente articolo.
Storico versioni
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