Art. 37 · Compartimenti

Art. 37

Compartimenti

In vigore dal 9 mar 2016
Compartimenti 1.   Uno Stato membro può chiedere alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera a), e la protezione di tale status di indenne da malattia di tali compartimenti in caso di focolai di una o più di tali malattie elencate nel suo territorio purché: a) l'introduzione della malattia o delle malattie elencate e oggetto della domanda possa essere efficacemente prevenuta a livello di compartimento, tenendo conto del profilo della malattia; b) il compartimento oggetto della domanda rientri in un sistema comune di gestione della biosicurezza unico, per garantire lo status di indenne da malattia di tutti gli stabilimenti che ne fanno parte; e c) il compartimento oggetto della domanda sia stato riconosciuto dall'autorità competente ai fini del movimento di animali e loro prodotti in conformità: i) agli per i compartimenti che detengono animali terrestri e loro prodotti; ii) agli per i compartimenti che detengono animali di acquacoltura e loro prodotti. 2.   Uno Stato membro può chiedere alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti relativamente ad una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), purché: a) l'introduzione della malattia o delle malattie elencate oggetto della domanda possa essere efficacemente prevenuta a livello di compartimento, tenendo conto del profilo della malattia; b) una o più delle seguenti condizioni siano soddisfatte: i) le condizioni di cui all', paragrafo 1, siano sodisfatte; ii) gli stabilimenti del compartimento oggetto della domanda abbiano avviato o ripreso le loro attività e abbiano istituito un sistema comune di gestione della biosicurezza progettato per garantire lo status di indenne da malattia del compartimento; c) il compartimento oggetto della domanda rientri in un sistema comune di gestione della biosicurezza unico, progettato per garantire lo status di indenne da malattia di tutti gli stabilimenti che ne fanno parte; e d) il compartimento oggetto della domanda sia stato riconosciuto dall'autorità competente ai fini dello movimento di animali e loro prodotti in conformità: i) degli per i compartimenti che detengono animali terrestri e loro prodotti; ii) agli per i compartimenti che detengono animali di acquacoltura e loro prodotti. 3.   Le domande presentate dagli Stati membri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti in conformità dei paragrafi 1 e 2 includono elementi di prova che dimostrano che le condizioni di cui a tali paragrafi sono soddisfatte. 4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione: a) riconosce, previe eventuali modifiche ove necessario, lo status di indenne da malattia dei compartimenti, quando le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 e al paragrafo 3 sono soddisfatte; b) determina per quali delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), è possibile stabilire compartimenti indenni da malattia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle disposizioni che integrano quelle previste dal presente articolo per quanto riguarda: a) le prescrizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sulla base del profilo delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), per quanto riguarda almeno: i) la sorveglianza e gli altri elementi di prova necessari a comprovare lo status di indenne da malattia; ii) le misure di biosicurezza; b) le norme dettagliate per il riconoscimento da parte dell'autorità competente dello status di indenne da malattia dei compartimenti di cui ai paragrafi 1 e 2; e c) le norme riguardanti i compartimenti che si trovano nel territorio di più Stati membri.
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