Art. 34
Relazioni
In vigore dal 9 mar 2016
Relazioni
Lo Stato membro che adotta il programma di eradicazione presenta alla Commissione:
a)
relazioni che consentono alla Comissione di controllare il raggiungimento degli obiettivi intermedi dei programmi di eradicazione atto di cui all', lettera f;
b)
una relazione finale a conclusione del programma di eradicazione in questione.
Storico versioni
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