Art. 34 · Relazioni

Art. 34

Relazioni

In vigore dal 9 mar 2016
Relazioni Lo Stato membro che adotta il programma di eradicazione presenta alla Commissione: a) relazioni che consentono alla Comissione di controllare il raggiungimento degli obiettivi intermedi dei programmi di eradicazione atto di cui all', lettera f; b) una relazione finale a conclusione del programma di eradicazione in questione.
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